Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 04/07/1986 (Rv. 447149 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - AZIONE DI RIPETIZIONE DI TRIBUTI DOGANALI INDEBITAMENTE VERSATI ALL'ATTO DELLA IMPORTAZIONE DI MERCI DA PAESI DELLA CEE - ART. 19 DEL D.L. N. 688 DEL 1982 - CONTRASTO CON LE NORME DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE - APPLICAZIONE DELL'ART. 2033 COD. CIV..*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA - AZIONE DI RIPETIZIONE DI TRIBUTI DOGANALI INDEBITAMENTE VERSATI ALL'ATTO DELLA IMPORTAZIONE DI MERCI DA PAESI DELLA CEE - ART. 19 DEL D.L. N. 688 DEL 1982 - CONTRASTO CON LE NORME DELL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE - APPLICAZIONE DELL'ART. 2033 COD. CIV..*
Nel giudizio promosso per la ripetizione di Tributi doganali indebitamente versati all'atto dell'importazione di merci, in violazione di regolamenti CEE, i principi posti dall'art. 2033 cod. civ., in base ai quali la ripetizione medesima spetta al "solvens" indipendentemente dalla circostanza che abbia trasferito su altri il relativo Onere (nella specie, trattandosi d'importazione cosiddetta indiretta, di merce cioè già ceduta prima dello sdoganamento a terzi acquirenti), non possono trovare deroga per effetto della sopravvenuta entrata in vigore dell'art. 19 del d.l. 30 settembre 1982 n. 688 (convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 1982 n. 873), il quale condiziona il rimborso, anche retroattivamente per i pagamenti effettuati prima della sua entrata in vigore, alla prova documentale della mancata traslazione di detto Onere su altri soggetti, atteso che il contrasto della disposizione medesima con le norme dell'ordinamento comunitario (e la interpretazione di esse resa dalla Corte di giustizia della CEE) ne impone la disapplicazione da parte del giudice nazionale, nel suo complessivo contenuto (non quindi limitatamente al precetto sul carattere documentale della prova richiesta), alla stregua dei criteri fissati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 170 del 1984 e n. 113 del 1985. (V 2717/86, mass n 445762; (V 2415/86, mass n 445532; (V 2339/86, mass n 445467; (V 2145/86, mass n 445330).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1982 num. 688 art. 19 CORTE COST., Legge 27/11/1982 num. 873 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)