diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4910 del 01/04/2003 (Rv. 561630 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - PRESCRIZIONE | Prescrizione dell'azione cartolare di regresso del portatore - Esercizio da parte sua dell'azione causale contro il proprio diretto girante - Possibilità per il portatore di esercitare l'azione cartolare verso i precedenti giranti una volta ottenuto il titolo - Sussistenza - Presupposto - Autonomia del termine di prescrizione dell'azione di regresso nei riguardi di ciascun obbligato di regresso - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561630-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - PRESCRIZIONE

In base a quanto previsto dall'art. 94, terzo comma, del R.D. n.1699 del 1933, il comportamento del portatore o di un girante, il quale, dopo aver lasciato prescrivere l'azione cartolare, proponga l'azione causale nei confronti del proprio diretto girante, non pregiudica la possibilità per quest'ultimo, una volta ottenuta la disponibilità del titolo a seguito del pagamento, di esercitare l'azione cartolare verso il traente e verso i precedenti giranti, in quanto la prescrizione dell'azione cartolare si determina autonomamente nei confronti di ciascun obbligato di regresso.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 94, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 49, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 54, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1376 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)