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Sez. 1, Sentenza n. 5450 del 11/03/2005 (Rv. 580146 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Provvedimento di liquidazione di acconti in favore di avvocato per attività che abbia svolta in favore della curatela - Revoca - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580146-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE

I decreti del giudice delegato al fallimento che hanno ad oggetto la gestione della massa sono revocabili, specie quando essi rivestano carattere provvisorio, come accade nel caso di provvedimenti di liquidazione d'acconti a soggetti che abbiano svolto attività in favore del fallimento, i quali sono modificabili e revocabili in sede di liquidazione finale del compenso, all'atto della valutazione della sussistenza del relativo diritto e della quantificazione del compenso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)