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Sez. 1, Sentenza n. 13482 del 16/09/2002 (Rv. 557404 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Provvedimento del G.D. di liquidazione del compenso per attività espletata a favore del fallimento - Natura decisoria - Configurabilità - Impugnazione con reclamo ex art. 26 legge fall. - Ammissibilità - Impugnazione del provvedimento decisorio del reclamo mediante ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2002-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557404-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE

Il provvedimento con il quale il giudice delegato, esercitando i poteri attribuitigli dall'art. 25 n. 7 legge fall., liquida i compensi per attività espletata a favore del fallimento, è impugnabile, trattandosi di provvedimento decisorio e non meramente ricognitivo, con il rimedio endofallimentare del reclamo al tribunale, ai sensi dell'art. 26 legge fall. Per la stessa ragione, il provvedimento del tribunale che decide sul reclamo è impugnabile con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25 n. 7, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25 n. 7, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)