Sez. 6, Sentenza n. 47141 del 06/10/2023 Cc. (dep. 23/11/2023) Rv. 285496-02
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE | Provvedimento di congelamento di beni ai sensi del Regolamento UE 2018/1805 - Violazione del principio del "ne bis in idem" - Motivo facoltativo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione - Onere di allegazione - Contenuto.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE
La violazione del principio del "ne bis in idem", quale motivo facoltativo di non riconoscimento e di non esecuzione del provvedimento di congelamento di beni richiesto dall'Autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 8, par. 1, lett. a) del Regolamento UE 2018/1805, per essere i beni attinti da pregresso provvedimento di sequestro, quando non risulti dal certificato di congelamento, deve essere essere oggetto di specifiche allegazioni difensive.
Regolam. Comunitario 14/11/2018 num. 1805 art. 8, Regolam. Comunitario 14/11/2018 art. 10, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)