Sez. 6, Sentenza n. 41380 del 19/09/2023 Ud. (dep. 12/10/2023) Rv. 285354 - 01
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | Procedimenti pendenti presso uffici diversi - Esercizio dell'azione penale nel secondo procedimento - Preclusione - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")
Nel caso di litispendenza tra due procedimenti per lo stesso fatto e a carico della stessa persona, avanti ad uffici diversi, non opera, con riferimento all'azione penale esercitata nel secondo procedimento, la preclusione del "ne bis in idem", in quanto si tratta di una situazione che deve essere regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)