Sez. L, Sentenza n. 11731 del 11/11/1995 (Rv. 494621 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO | Infortunio subito dal lavoratore dopo l'uscita dal luogo di lavoro ritardato per l'espletamento di lavoro straordinario - Rischio specifico e diverso da quello comune e generico - Configurabilità - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - RISCHIO SPECIFICO - RISCHIO ELETTIVO
L'espletamento di lavoro straordinario da parte del lavoratore, che ne comporti l'uscita ritardata dal luogo di lavoro, costituisce un'evenienza ordinaria (non già straordinaria) dell'attività lavorativa e non vale, quindi, a rendere indennizzabile l'infortunio subito dal lavoratore nel rientrare a piedi alla propria abitazione, attesa l'inconfigurabilità (in relazione alla sola circostanza temporale anzidetta) di un rischio specifico e diverso da quello comune e generico connesso all'attività di spostamento spaziale.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)