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Sez. L, Sentenza n. 7541 del 12/10/1987 (Rv. 455484 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - RISCHIO SPECIFICO FUNZIONALMENTE COLLEGATO ALLA ATTIVITÀ LAVORATIVA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455484-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE - RISCHIO SPECIFICO FUNZIONALMENTE COLLEGATO ALLA ATTIVITÀ LAVORATIVA - NECESSITÀ.*

In tema di infortuni sul lavoro, la specificità del rischio oggetto della relativa Assicurazione obbligatoria dipende dalla circostanza che l'infortunio sia avvenuto in occasione di lavoro; è quindi necessario - ai fini dell'indennizzabilità dello infortunio - che vi sia uno specifico collegamento tra l'evento lesivo e l'attività di lavoro, sì che possa affermarsi, attraverso l'analisi delle concrete circostanze di tempo, di luogo, di ambiente, di persone, e di mezzi, che l'infortunio si inserisca nello svolgimento dell'attività lavorativa come una tipica evenienza della stessa, mentre non è sufficiente la pura coincidenza temporale o locale con quest'ultima. Pertanto, in caso di infortunio in itinere, non è sufficiente, per la sua indennizzabilità, il rischio comune e generico connesso all'attività di spostamento spaziale, ma occorre il rischio specifico funzionalmente collegato all'attività lavorativa. (nella specie la S.C. ha cessato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto indennizzabile l'infortunio in itinere occorso al lavoratore mentre percorreva a piedi l'unica strada che collegava la sua abitazione al luogo di lavoro senza che risultasse alcun ulteriore elemento che connotasse di specificità il rischio generico dell'attività di locomozione). (V 4657/87, mass n 453317).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)