Sez. L, Sentenza n. 2291 del 24/02/1992 (Rv. 475919 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio "in itinere" | Configurabilità - Condizioni.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Infortunio - Occasione di lavoro - Infortunio "in itinere"
L'infortunio "in itinere" può ritenersi connesso con il rischio specifico di una prestazione lavorativa, e quindi coperto dall' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore, per recarsi sul luogo di lavoro per tornare alla propria abitazione, debba affrontare un rischio particolare, come, ad esempio, il percorrere una strada particolarmente pericolosa o l'usare un mezzo particolare, mentre non è invece indennizzabile quando il lavoratore, terminato il lavoro e disceso dal mezzo fornito dal datore di lavoro, percorra a piedi una strada aperta al pubblico transito e priva di particolare pericolosità.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)