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Sez. L, Sentenza n. 11339 del 17/11/1993 (Rv. 484361 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di contingenza | Aumenti posteriori al 31 gennaio 1977 - Computabilità ai fini dell'indennità di anzianità - Divieto - Aumenti concernenti istituti retributivi indiretti - Inclusione.
Stato
decisa il 1993-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484361-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di contingenza

Gli aumenti dell'indennità di contingenza posteriori al 31 gennaio 1977 non sono calcolabili ai fini dell'indennità di anzianità (ex art. 2121 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 1 del D.L. 1 febbraio 1977 n. 12, convertito con legge n. 91 del 1977) neppure se concernenti istituti retributivi indiretti di carattere continuativo (come la maggiorazione per lavoro notturno svolto secondo regolari turni periodici), attesa la finalità di contenimento del costo del lavoro perseguita dalla citata normativa del 1977 sino all'entrata in vigore della legge n. 297 del 1982.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 21/03/1977 num. 91 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 4 CORTE COST., Legge 29/05/1992 num. 297 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)