Sez. L, Sentenza n. 2023 del 25/02/1988 (Rv. 457894 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - INPS - PENSIONE - DI ANZIANITÀ - CONSEGUIMENTO DI QUESTA ENTRO L'ANNO DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA DI PASSAGGIO - CONSEGUENTE ESTINZIONE O RIDUZIONE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - INPS - PENSIONE - DI ANZIANITÀ - CONSEGUIMENTO DI QUESTA ENTRO L'ANNO DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA DI PASSAGGIO - CONSEGUENTE ESTINZIONE O RIDUZIONE - ESCLUSIONE.*
Il conseguimento della pensione di anzianità non implica, data la struttura di tale prestazione previdenziale (art. 22 legge 30 aprile 1969 n. 153), alcuna presunzione legale di abbandono dell'attività lavorativa e, pertanto, ove sopravvenuto entro l'anno di corresponsione della rendita di passaggio (art. 150 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), non ne comporta né l'Estinzione, non potendo il detto pensionamento ritenersi preclusivo del reinserimento nell'area del lavoro attivo cui la rendita è finalizzata, né la riduzione ai sensi del sesto comma dell'art. 150 citato (il quale, oltre che alle ipotesi di rioccupazione in un'attività diversa da quella morbigena e di percezione d'indennità per disoccupazione involontaria, collega la riduzione della rendita di passaggio alla sopravvenuta acquisizione del diritto ad indennità dipendenti dalla riduzione della capacità lavorativa), atteso che la pensione di anzianità, diversamente dall'assegno d'Invalidità e dalla pensione d'inabilità ex artt. 1 e 2 della legge n. 222 del 1984, non presuppone né la riduzione né la perdita della capacità lavorativa.*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)