Sez. L, Sentenza n. 10855 del 10/11/1990 (Rv. 469722 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - PENSIONE DI ANZIANITÀ - COMPATIBILITÀ - RIDUZIONE CONSEGUENTE DELLA RENDITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - PENSIONE DI ANZIANITÀ - COMPATIBILITÀ - RIDUZIONE CONSEGUENTE DELLA RENDITA - ESCLUSIONE.*
La C.d. rendita di passaggio, prevista dall'art. 150 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 in favore del lavoratore che abbandoni per ragioni profilattiche l'attività morbigena, spetta anche quando tali ragioni non siano state le sole a determinare detto abbandono, per il concorso con esse di altro motivo, quale il riconoscimento della pensione di anzianità, il cui sopravvenire entro l'anno di corresponsione della rendita di passaggio non ne comporta l'Estinzione - non potendo il detto pensionamento ritenersi preclusivo del reinserimento nell'area del lavoro attivo, cui la rendita è finalizzata - né la riduzione ai sensi del sesto comma del citato art. 150, atteso che la pensione di anzianità, diversamente dall'assegno d'Invalidità e dalla pensione d'inabilità ex artt. 1 e 2 della legge n. 222 del 1984, non presuppone né la riduzione né la perdita della capacità lavorativa. (V 820/90, mass n 465169; (V 2023/88, mass n 457894).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)