Sez. 3, Sentenza n. 4007 del 27/02/2004 (Rv. 570637 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE | Sinistro stradale - Giudizio di risarcimento del danno - Verbale di constatazione amichevole - Valore nei confronti dei conducenti - Piena prova - Valore nei confronti del proprietario ove sottoscritto dal conducente - Liberamente apprezzabile dal giudice - Valore nei confronti dell'assicuratore - Presunzione semplice - Onere della prova contraria gravante sull'assicuratore - Contenuto.
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE
Il modulo di constatazione amichevole di un sinistro stradale sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data ha, nei confronti dei conducenti, il valore di confessione stragiudiziale resa alla parte, ed, a norma dell'art. 2735 cod.civ., produce i medesimi effetti della confessione giudiziale, con esclusione della possibilità di provare il contrario. Peraltro, ove sottoscritto dal conducente che non sia altresì proprietario, esso non produce alcun effetto confessorio nei confronti del proprietario del veicolo, nei cui confronti, ove entrambi siano parti in causa, è liberamente apprezzabile dal giudice. Nei confronti, infine, dell'assicuratore, il verbale di constatazione amichevole genera una presunzione "iuris tantum"; al fine di superare tale presunzione non è necessario che l'assicuratore dia la prova positiva delle effettive modalità di svolgimento dell'incidente, ma essa è superabile con qualsiasi mezzo di prova - anche altra presunzione - atto a convincere il giudice che il sinistro non si sia mai verificato, o che si sia verificato secondo modalità diverse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2735, Legge 26/02/1977 num. 39 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)