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Sez. 3, Sentenza n. 14599 del 12/07/2005 (Rv. 583448 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Modulo di constatazione amichevole del sinistro - Valore probatorio - Efficacia presuntiva - Prova contraria - Modalità - Presunzioni - Ammissibilità - Emersione da altre risultanze - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583448-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

Il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione "iuris tantum" valevole nei confronti dell'assicuratore, e come tale superabile con prova contraria; tale prova può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio da una consulenza tecnica d'ufficio, attesa la regola, immanente nel nostro ordinamento processuale, secondo cui il principio dell'onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere debbano ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 5 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)