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Sez. 3, Sentenza n. 10304 del 07/05/2007 (Rv. 596443 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE | Risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio, secondo le norme, "ratione temporis" applicabili, rispettivamente, dell'articolo 5 d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 - Affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello - Nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo - Libero apprezzamento del giudice - Sussistenza - Nei confronti del conducente confidente medesimo - Piena prova ai sensi degli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ. - Necessità - Fondamento - Motivazione.
Stato
decisa il 2007-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596443-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - STRAGIUDIZIALE - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio, secondo le norme, "ratione temporis" applicabili, rispettivamente, dell'articolo 5 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n.990, poichè in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ.. Infatti, il litisconsorzio necessario, di cui al citato articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'articolo 2054, terzo comma, cod. civ., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 5 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2733, Cod. Civ. art. 2734, Cod. Civ. art. 2735

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)