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Sez. 2, Sentenza n. 14900 del 22/11/1995 Ud. (dep. 08/02/1996) Rv. 203730 - 01

Procedimento pretorile - Decreto di citazione - In genere | Rinnovazione della citazione - Ipotesi diverse dalla nullità - Rispetto del termine di quarantacinque giorni - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-11-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203730-01

Procedimento pretorile - Decreto di citazione - In genere

Nel giudizio pretorile il termine minimo per comparire, fissato in quarantacinque giorni dall'art. 555, terzo comma, cod. proc. pen., deve essere rispettato soltanto in occasione della prima citazione a giudizio e non in altre ipotesi, in cui occorra procedere a rinnovazione della citazione diverse da quelle di ravvisata nullità del decreto medesimo o della sua notificazione nonché di probabile mancanza di conoscenza del decreto da parte dell'imputato ex art. 485 cod. proc. pen.; il termine minimo di comparizione, invero, è stato previsto per consentire all'imputato l'apprestamento di idonea difesa e, nelle anzidette ipotesi di reiterazione di una citazione rituale e regolarmente notificata è già stato concesso allo imputato quel tempo che il legislatore ritiene adeguato per la organizzazione dell'attività difensiva. (Fattispecie relativa a nuova citazione emessa a seguito di sospensione del dibattimento ex art. 477 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 485 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 485 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)