diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 46501 del 01/10/2015 Ud. (dep. 24/11/2015) Rv. 265553 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE | Minaccia idonea richiesta dall'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. - Individuazione del comportamento integrante - Criteri - Successiva deposizione del teste minacciato - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265553-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE

Ai fini dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, l'idoneità della "minaccia" richiesta dalla disposizione è integrata da qualsiasi comportamento suscettibile di incutere timore e di far sorgere la preoccupazione di poter soffrire un male o un danno ingiusti, ancorché non oggettivi ma semplicemente percepiti, tale da compromettere o diminuire la libertà morale del teste che ne è destinatario, a nulla rilevando la circostanza che il teste abbia poi reso deposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimamente acquisibili dichiarazioni predibattimentali, sebbene il comportamento minatorio non fosse stato posto in essere prima della specifica udienza in cui il teste aveva deposto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 611

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)