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Sez. 6, Sentenza n. 9921 del 13/10/2011 Ud. (dep. 14/03/2012) Rv. 252277 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA O MINACCIA PER COSTRINGERE A COMMETTERE UN REATO | Elemento oggettivo - Minaccia - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252277-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA O MINACCIA PER COSTRINGERE A COMMETTERE UN REATO

Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 611 cod. pen., la minaccia è configurabile in qualsiasi comportamento suscettibile di incutere timore e di far sorgere la preoccupazione di poter soffrire un male o un danno ingiusti, ancorché non oggettivi ma semplicemente percepiti, tale da compromettere o diminuire la libertà morale del minacciato. (Fattispecie relativa a minaccia di interrompere una relazione sentimentale, rivolta ad un testimone per fargli rendere dichiarazioni false o reticenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 611

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)