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Sez. 1, Sentenza n. 25211 del 12/05/2015 Ud. (dep. 16/06/2015) Rv. 264016 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - IN GENERE | Testimone sottoposto a violenza o minaccia - Elementi di prova - Accertamento da parte del giudice - Criteri di valutazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264016-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - IN GENERE

Il procedimento incidentale diretto ad accertare se il testimone sia stato sottoposto a violenza o minaccia, offerta o promessa di denaro al fine di non deporre o di deporre il falso, pur non richiedendo una prova certa oltre ogni ragionevole dubbio, deve fondarsi su parametri di ragionevolezza e persuasività, nel cui ambito può assumere rilievo qualunque elemento sintomatico della intimidazione subita dal dichiarante, se connotato di precisione, obiettività e significatività. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto correttamente motivata la decisione impugnata che aveva desunto l'intimidazione del dichiarante, tra l'altro, dal "pubblico disconoscimento" del medesimo da parte della madre, nonche dal contenuto di corrispondenza dalla quale risultavano timori, pressioni e promesse economiche in cambio della ritrattazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)