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Sez. 5, Sentenza n. 19889 del 24/10/2013 Ud. (dep. 14/05/2014) Rv. 259837 - 01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Dichiarazione di fallimento - Presupposti - Verifica da parte del giudice penale - Necessità - Disciplina transitoria prevista dall'art. 150 del D.Lgs. 9 gennaio 2006 n.5 - Applicabilità della legge anteriore alle procedure e ai ricorsi pendenti al momento della entrata in vigore della nuova legge - Questione di legittimità costituzionale - Disparità di trattamento rispetto alla nuova disciplina in ordine ai presupposti legittimanti la dichiarazione di fallimento - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2013-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259837-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE

In tema di reati di bancarotta, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 del D.Lgs. n. 5 del 2006, secondo cui i ricorsi e le procedure fallimentari pendenti al momento della entrata in vigore del decreto indicato continuano ad essere definiti secondo la legge anteriore, nella parte in cui consente, in relazione ai ricorsi già presentati, la pronuncia dichiarativa di fallimento nei confronti di soggetti che, in applicazione del nuovo regime, non sarebbero assoggettabili a tale tipo di decisione, non rinvenendosi alcuna disparità di trattamento tra colui che, in base alla precedente normativa, si trovava in condizione di essere dichiarato fallito, e colui che, a seguito della disciplina sopravvenuta, non lo è più, posto che nella struttura delle fattispecie previste dagli artt. 216 ss. della legge fallimentare la dichiarazione di fallimento assume rilevanza nella sua natura di provvedimento giurisdizionale e non per i fatti con essa accertati.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 09/01/2006 num. 5 art. 1 CORTE COST., Legge 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)