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Sez. U, Sentenza n. 19601 del 28/02/2008 Ud. (dep. 15/05/2008) Rv. 239398 - 01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di fallimento - Presupposti oggetti e soggettivo - Sindacato del giudice penale - Esclusione - Nozione di imprenditore assoggettabile alla procedura fallimentare - Modifiche dell'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 - D.Lgs. n. 5 del 2006 - D.Lgs. n. 169 del 2007 - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 2 cod. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239398-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE

Il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 224 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)