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Sez. 1, Sentenza n. 3723 del 27/03/1993 (Rv. 481588 - 01)

Enti Pubblici - Soppressione ed estinzione | Regione Toscana - Obbligazioni già facenti capo agli enti ospedalieri soppressi - Adempimento - Domande - Organi passivamente legittimati - U.S.L..
Stato
decisa il 1993-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481588-01

Enti Pubblici - Soppressione ed estinzione

In tema di soppressione degli enti ospedalieri per effetto della riforma sanitaria di cui alla l. 23 dicembre 1978 N. 833, la liquidazione con gestione "stralcio" di situazioni giuridiche pregresse, è stata affidata, nella Regione Toscana - ai sensi delle leggi regionali 24 maggio 1980, N. 68 e N. 70 -, ai Comitati di gestione delle U.S.L., con la conseguenza che, a differenza di quanto stabilito da altri ordinamenti regionali, sono le stesse U.S.L. e non i Comuni gli organi passivamente legittimati rispetto alle domande di adempimento delle obbligazioni già facenti capo ai suddetti enti soppressi.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 CORTE COST., Legge Reg. Toscana 24/05/1980 num. 68, Legge Reg. Toscana 24/05/1980 num. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)