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Sez. 2, Sentenza n. 6809 del 21/07/1994 (Rv. 487448 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE | Decreto di ammissione alla procedura - Creditori per titolo o causa anteriore - Azioni esecutive sul patrimonio del debitore - Divieto di inizio o prosecuzione - Azioni cautelari - Inclusione.
Stato
decisa il 1994-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487448-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE

Dalla data di presentazione del ricorso per l'amministrazione controllata - a decorrere dalla quale, atteso il richiamo dell'art. 188 all'art. 168, nella sua interezza, della legge fallimentare, si verificano gli stessi effetti della procedura fallimentare - i creditori per titolo o causa anteriore al decreto di ammissione alla procedura non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, ivi comprese non solo quelle espropriative, ma anche quelle cautelari, come il sequestro conservativo, rimanendo, invece, non precluse soltanto le azioni ordinarie di cognizione, di accertamento, di condanna e di risoluzione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)