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Sez. L, Sentenza n. 699 del 04/02/1986 (Rv. 444258 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONI IMPONIBILI - NOZIONE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1986-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444258-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONI IMPONIBILI - NOZIONE - ESTENSIONE.*

L'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153 adotta, ai fini contributivi, un concetto di retribuzione che non coincide con quello generalmente accolto ai fini della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, giacché comprende non soltanto gli emolumenti corrisposti in funzione dell'espletamento dell'attività lavorativa, ma anche le dazioni, che, pur non trovando riscontro in una precisa prestazione, sono tuttavia legate da un rapporto di causalità con il contratto di lavoro, con esclusione solo delle erogazioni derivanti da causa autonoma. (V 446/84, mass n 432674; (V 1976/81, mass n 412674).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)