Sez. 3, Sentenza n. 3356 del 31/01/1975 Ud. (dep. 15/03/1976) Rv. 132774 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - AMMISSIONE - REIEZIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - IMPUGNAZIONI - ESCLUSIONE. *
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - IN GENERE - AMMISSIONE - REIEZIONE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - IMPUGNAZIONI - ESCLUSIONE. *
Le ordinanze che ammettono o respingono la Costituzione di parte civile non sono impugnabili, sia che si contesti la soggettivita del diritto a costituirsi, sia che si contesti la rappresentanza dell'avente diritto e le formalita della Costituzione, e cio a norma dell'art 190 cod proc pen, che stabilisce l'impugnabilita dei provvedimenti del giudice soltanto nel caso in cui la legge la preveda, e degli artt 97 e seguenti, 190, 200, 438 cod proc pen che non prevedono impugnazione alcuna per l'ordinanza predetta. L'inoppugnabilita e la conseguente irrevocabilita dell'ordinanza in questione concernono esclusivamente l'ammissione o l'esclusione della parte civile in ordine al processo penale in corso, di modo che, una volta ammessa la parte civile, nonostante l'opposizione, cio che rimane irrevocabilmente stabilito e soltanto il titolo per costituirsi parte civile (legittimatio ad processum) e non anche, giusta il disposto del secondo comma dell'art 100 cod proc pen, quello per ottenere il risarcimento del danno (legittimatio ad causam), tanto che l'imputato condannato a tale risarcimento puo sempre impugnare questo capo della sentenza per dimostrare che la parte civile non ha diritto al risarcimento.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 97, Cod. Proc. Pen. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)