Sez. 2, Sentenza n. 59 del 16/01/1968 Ud. (dep. 04/05/1968) Rv. 107815 - 01
REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - OBBLIGO DI SENTIRE LE PARTI - IMPUTATO CHE ABBIA GIA RICEVUTO CONTESTAZIONE DEL REATO - ESCLUSIONE.*
REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - OBBLIGO DI SENTIRE LE PARTI - IMPUTATO CHE ABBIA GIA RICEVUTO CONTESTAZIONE DEL REATO - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo di sentire l'imputato in camera di consiglio, sancito dallo art.421 cod.proc.pen., ai fini dell'applicazione dell'amnistia nella fase degli Atti preliminari al giudizio non sussiste quando l'imputato stesso abbia conoscenza del procedimento pendente a suo carico, giacche, in tal caso, la predetta conoscenza e la presunzione legale che egli abbia avuto notizia, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, del provvedimento di clemenza lo pongono nella condizione di esercitare l'eventuale diritto di rinunzia, per il quale non occorre alcun adempimento da parte del giudice. (V.104557, anno 1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 421, Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)