Sez. 4, Sentenza n. 1885 del 13/06/1969 Ud. (dep. 24/10/1969) Rv. 113038 - 01
REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - AMNISTIA - PROPRIA - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - OBBLIGO DI SENTIRE LA PARTE - CONDIZIONE.*
REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - AMNISTIA - PROPRIA - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - OBBLIGO DI SENTIRE LA PARTE - CONDIZIONE.*
L'Obbligo di sentire l'imputato in camera di consiglio, sancito dall'art 421 cod proc pen, ai fini dell'applicazione dell'amnistia nella fase degli Atti preliminari a giudizio, non sussiste quando l'imputato stesso abbia conoscenza del procedimento pendente a suo carico. (Conf 107815, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 421, Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)