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Sez. 4, Sentenza n. 1885 del 13/06/1969 Ud. (dep. 24/10/1969) Rv. 113038 - 01

REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - AMNISTIA - PROPRIA - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - OBBLIGO DI SENTIRE LA PARTE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1969-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113038-01

REATO - ESTINZIONE(CAUSE DI) - AMNISTIA - PROPRIA - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - OBBLIGO DI SENTIRE LA PARTE - CONDIZIONE.*

L'Obbligo di sentire l'imputato in camera di consiglio, sancito dall'art 421 cod proc pen, ai fini dell'applicazione dell'amnistia nella fase degli Atti preliminari a giudizio, non sussiste quando l'imputato stesso abbia conoscenza del procedimento pendente a suo carico. (Conf 107815, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 421, Cod. Proc. Pen. art. 591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)