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Sez. 4, Sentenza n. 1125 del 09/11/1981 Ud. (dep. 06/02/1982) Rv. 152019 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - APPLICAZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO - AUDIZIONE DELLO IMPUTATO PER LA RINUNCIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152019-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - AMNISTIA - RINUNCIA - APPLICAZIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO - AUDIZIONE DELLO IMPUTATO PER LA RINUNCIA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*

In caso di applicazione di amnistia con provvedimento camerale, l'imputato non deve essere interpellato nel suo diritto alla rinuncia del beneficio, quando risulta che egli era a conoscenza del procedimento pendente a suo carico. (Conf mass n 118914; (Conf mass n 113038; (Conf mass n 107815).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)