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Sez. L, Sentenza n. 11549 del 06/11/1995 (Rv. 494557 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE | Spedizioniere doganale - Domanda di pensione previa cancellazione dall' albo professionale - Obbligo di reiscrizione dopo il rifiuto amministrativo della pensione - Insussistenza - Successiva domanda giudiziale - Carattere ostativo della mancata reiscrizione - Insussistenza.
Stato
decisa il 1995-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494557-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - IN GENERE

Gli articoli 24 e 26 del D.M. 30 ottobre 1973 non impongono allo spedizioniere doganale - che abbia proposto domanda per la pensione di invalidità prevista dallo stesso articolo 24, a tal fine cancellandosi dall'albo professionale - di reiscriversi ad esso dopo il rifiuto della pensione in via amministrativa, sicché la mancata iscrizione non costituisce ostacolo all'accoglimento della domanda di pensione in seguito proposta in via giudiziaria, con decorrenza dal successivo raggiungimento della inabilità assoluta e permanente all'esercizio dell'attività professionale per malattia, accertabile in corso di causa a norma dell'art. 149 disp. att. cod.proc.civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 22/12/1960 num. 1612, DM Lavoro e previdenza sociale 30/10/1973 art. 24, DM Lavoro e previdenza sociale 30/10/1973 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)