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Sez. L, Sentenza n. 17358 del 23/07/2010 (Rv. 614650 - 01)

PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO | Autocertificazione sulla situazione reddituale - Valore probatorio in giudizio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614650-01

PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO

L'autocertificazione, prevista dall'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, può essere idonea, ad attestare, sotto la propria responsabilità, fatti a se favorevoli esclusivamente nel rapporto con una P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, in quanto caratterizzato dal principio dell'onere della prova, tenuto conto che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore e che solo la non contestazione o l'ammissione di controparte possono esonerare dallo "onus probandi".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 04/01/1968 num. 15 art. 2, Legge 28/12/2000 num. 445 art. 46

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)