Sez. U, Sentenza n. 2084 del 14/03/1990 (Rv. 465911 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI CONTO - IN GENERE - ESAZIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DI CREDITI NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTI FALLITI - INERENZA O MENO ALLA GESTIONE ESATTORIALE - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ESCLUSIONE.*
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI CONTO - IN GENERE - ESAZIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DI CREDITI NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTI FALLITI - INERENZA O MENO ALLA GESTIONE ESATTORIALE - CONTROVERSIA RELATIVA - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ESCLUSIONE.*
La controversia promossa dall'esattore delle imposte nei confronti dell'amministrazione finanziaria con riguardo alla inerenza o meno alla gestione esattoriale della riscossione di crediti nei confronti di contribuenti falliti (nella specie, sotto il profilo della loro spettanza al precedente esattore), esula dalla giurisdizione contabile della Corte dei conti ed è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, perché attiene ad Atti e provvedimenti del rapporto di concessione del pubblico servizio, con implicazioni solo indirette di natura contabile (questioni delle quote inesigibili e di spettanza degli aggi) e sui doveri di rendiconto gravanti sull'esattore medesimo. (V 1721/85, mass n 439680).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 103, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)