Sez. 5, Sentenza n. 11445 del 12/05/2010 (Rv. 612972 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Designazione di un funzionario con poteri organizzativi e gestionali dell'imposta - Qualifica dirigenziale - Necessità - Esclusione - Abrogazione da parte del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.) - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, l'art. 11, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel prevedere la designazione, con delibera della giunta comunale, di un funzionario cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, non richiede che lo stesso debba avere una qualifica dirigenziale, in ciò differenziandosi dagli artt. 107 e 109 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) che, invece, richiedono tale qualifica per tutti gli atti a rilevanza esterna e dai quali non può ritenersi abrogato, né in via espressa, non rientrando tra le norme contemplate dall'art. 274 del predetto Testo Unico, né per incompatibilità, avendo natura di disposizione tributaria speciale, perciò non incisa da norme successive di carattere generale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/08/2000 num. 267 art. 107, Decreto Legisl. 12/08/2000 num. 267 art. 109, Decreto Legisl. 12/08/2000 num. 267 art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)