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Sez. 5, Sentenza n. 1659 del 24/01/2013 (Rv. 625417 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Avviso di liquidazione ICI - Art. 11, comma quarto, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Conferimento ad un funzionario di funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività, anche provvedimentale, inerente all'imposta con delibera della giunta comunale - Previsione - Norma speciale rispetto alla disciplina degli enti locali - Necessità di "qualifica dirigenziale" - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625417-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), il rapporto di specialità che regola il conflitto tra le disposizioni dell'art. 11, comma quarto, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a tenore del quale "con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta: il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi", e le disposizioni degli artt. 107, comma secondo, e 109, comma primo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui "la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti" e gli incarichi dirigenziali sono conferiti con provvedimento motivato del Sindaco, va risolta alla stregua del principio "lex poterior generalis non derogat priori speciali", confortato, nella specie, dal fatto che l'art. 274 del testo unico del 2000, che pure ha disposto, alle lettere x) e y), l'abrogazione espressa di numerose disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992, non ne ha abrogato l'art. 11, comma 4. Ne consegue che non è richiesta la "qualifica dirigenziale" per l'esercizio della potestà amministrativa relativa alla emissione dell'avviso di liquidazione ICI.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/08/2000 num. 267 art. 274 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 109 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)