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Sez. 5, Sentenza n. 15417 del 11/06/2008 (Rv. 604064 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA | Cartella esattoriale intestata a persona deceduta - Notifica nell'ultimo domicilio - Modalità - Insussistenza di abitazione, ufficio od azienda nel comune del domicilio fiscale - Notifica mediante deposito nella casa comunale ex art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2008-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604064-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA

Nel caso in cui il contribuente deceduto non risulti avere alcuna abitazione, ufficio od azienda nel comune dove ha il domicilio fiscale ai sensi dell'art. 58, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la notifica della cartella esattoriale è ritualmente eseguita - ed efficace nei confronti dei suoi eredi - mediante deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito all'albo del comune, ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 600 cit. In tal caso, infatti, la notifica mediante deposito nella casa comunale non costituisce applicazione della procedura prevista per l'ipotesi di irreperibilità del contribuente, ma mera modalità esecutiva della notifica presso il domicilio fiscale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 58 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)