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Sez. 5, Sentenza n. 11982 del 08/08/2003 (Rv. 565806 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Istanza di rimborso - Termine di decadenza di diciotto mesi - Violazione degli artt. 3, 24 e 53 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565806-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui assegna al contribuente il termine di decadenza di diciotto mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso, a fronte di termini ben più ampi concessi all'Amministrazione per la riscossione dei tributi, con riferimento sia all'art. 3 Cost. (perché nel rapporto giuridico d'imposta l'ente impositore ed il contribuente non si trovano su un piano di parità, essendo titolari di situazioni ontologicamente diverse, sicché la previsione di termini diversi per la riscossione delle imposte e per la richiesta di rimborso delle stesse non viola il principio di uguaglianza), sia all'art. 24 Cost. (trattandosi di termine di natura sostanziale e non processuale, mentre il diritto di difesa attiene al momento della tutela del cittadino in sede giudiziale), sia all'art. 53 Cost. (in quanto il principio di capacità contributiva attiene al momento impositivo, e in tanto può trovare utile verifica giudiziale in quanto il rapporto tributario sia in essere e non, invece, ormai definito per mancata tempestiva attivazione dei rimedi previsti dalla legge).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 53, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)