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Sez. 1, Sentenza n. 2640 del 22/03/1999 (Rv. 524398 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Imposta indebitamente pagata - Rimborso - Istanza - Termine - Disciplina applicabile - Termine ex art. 43 del DPR n. 600 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze - Contrasto di tale disciplina con l'art. 3 della Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524398-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta indebitamente pagata è escluso, ove il pagamento sia avvenuto mediante autotassazione alla quale non abbia fatto seguito, entro il termine di diciotto mesi fissato nell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, istanza di rimborso, restando escluso che il contribuente possa invocare il diverso termine di cui all'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, previsto per l'accertamento tributario e che il citato art. 38 possa ritenersi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, atteso che nel rapporto giuridico d'imposta l'ente impositore ed il contribuente non sono su un piano di partità, essendo titolari di situazioni soggettive ontologicamente diverse, si che i termini e le modalità stabilite per l'azione dell'Amministrazione non valgono per il contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)