Sez. 2 - , Sentenza n. 24962 del 06/12/2016 (Rv. 642152 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Poteri ispettivi e di vigilanza del Consiglio notarile distrettuale – Art. 93-bis della l. notarile (nel testo applicabile “ratione temporis”) – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
In tema di responsabilità disciplinare notarile, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 93-bis della legge notarile (nel testo, applicabile “ratione temporis”, antecedente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 139, lettera c), della l. n. 208 del 2015), con riferimento agli artt. 3, 76, e 97 Cost., in quanto le attività di indagine attribuite al Consiglio notarile distrettuale, che rappresentano un coerente sviluppo e completamento dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 7, comma 1, lett. e), della legge delega n. 246 del 2005, sono strettamente funzionali all’eventuale esercizio del potere di instaurazione del procedimento disciplinare, non denotando lesione alcuna dei principi di imparzialità ed uguaglianza, giacché relegate nella fase amministrativa di esso, in ordine al quale il Consiglio può rivolgere la richiesta di apertura alla Commissione, che decide, come organismo terzo ed imparziale, sulla fondatezza dell’addebito.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 93 bis, Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 10, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 139 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/11/2005 num. 246 art. 7 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 76, Costituzione art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)