Sez. 2 - , Sentenza n. 28905 del 12/11/2018 (Rv. 651384 - 02)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Poteri ispettivi e di vigilanza del Consiglio notarile distrettuale - Art. 93-bis della l. notarile - Atti derivanti da indagini preliminari svolte in sede penale - Utilizzazione - Condizioni.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE
In tema di responsabilità disciplinare notarile, gli atti che siano acquisiti dal Consiglio notarile distrettuale in virtù delle funzioni ispettive e di vigilanza sul regolare esercizio dell'attività notarile, oltreché di promovimento dell'azione disciplinare, attribuitegli dall'art. 93 bis, comma 2, della l. n. 89 del 1913, come quelli trasmessi dall'Agenzia delle entrate, trovano disciplina in quest'ultima disposizione e, seppur provenienti da indagini preliminari svolte in sede penale, possono essere utilizzati dalla Commissione regionale di disciplina come elementi di giudizio, una volta sottoposti in contraddittorio all'incolpato, senza che i limiti del segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. ostino alla loro acquisizione o rilevino sulla loro efficacia probatoria e sulla validità del provvedimento disciplinare emesso, in quanto dettati non a tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti nelle indagini penali ma delle indagini stesse.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 93 bis, Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 10, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 329, Legge 07/08/1990 num. 241 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 139 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)