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Sez. 5, Sentenza n. 10943 del 14/05/2007 (Rv. 599215 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Spesa per la costruzione di immobile - Su area altrui - Detraibilità dell'imposta - Condizioni - Anteriorità della costituzione del diritto di superficie rispetto alla realizzazione del manufatto - Trascrizione dell'atto di costituzione della superficie - Requisito dell'inerenza - Prova - Onere - Del contribuente.
Stato
decisa il 2007-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599215-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai costi di costruzione di un immobile asseritamente strumentale realizzato dalla società commerciale contribuente sul terreno di proprietà di altra società postula, da una parte, che sia provata la costituzione del diritto di superficie prima della richiesta di rimborso e della realizzazione del manufatto (laddove nella specie non è certa la data dell'atto di costituzione del diritto di superficie), atto di costituzione non opponibile all'amministrazione finanziaria - ai fini del superamento del principio dell'accessione - in difetto di trascrizione, obbligatoria ai sensi dell'art. 2634, n. 2, cod. civ.; dall'altra, che sia provato il requisito dell'inerenza.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 2634 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)