Sez. L, Sentenza n. 4337 del 09/04/1992 (Rv. 476697 - 01)
Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Recesso - In genere | Istituto della giusta causa ex art. 2119 cod. civ. - Applicabilità - Estensione dell'analogia al diritto all'indennità sostitutiva del preavviso - Esclusione - Danno dell'agente per il recesso dovuto all'inadempimento del proponente - Disciplina generale in tema di risoluzione del contratto per inadempimento - Operatività.
Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Recesso - In genere
In assenza di un'espressa previsione relativa alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, per lo stesso trova applicazione l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., data l'evidente analogia tra la disciplina del recesso nel contratto di agenzia e quella dello scioglimento del rapporto di lavoro subordinato, fondati entrambi su un rapporto fiduciario. Tenuto conto della diversità della posizione dell'agente in relazione al contenuto delle prestazioni delle parti del contratto, tale analogia, se consente l'estensione del criterio della giusta causa quale ragione valida per il recesso in tronco, non può però indurre a ritenere applicabile al rapporto di agenzia la speciale previsione dell'art. 2119 cod. civ., che riconosce al lavoratore subordinato recedente per giusta causa il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso; per il danno derivante all'agente dal recesso dovuto all'inadempimento dell'altra parte trova applicazione la normativa generale in tema di risoluzione del contratto per inadempimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)