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Sez. L, Sentenza n. 7986 del 12/06/2000 (Rv. 537514 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE | Mancanza di pattuizioni sulla facoltà di recesso senza preavviso - Nozione di giusta causa ex art. 2119 cod. civ. - Applicabilità - Conseguenze - Violazione da parte dell'agente di doveri non fondamentali - Recesso del preponente senza preavviso - Illegittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537514-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE

In mancanza di esplicita pattuizione in ordine alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, per esso trova applicazione l'istituto del recesso per giusta causa, valutata questa secondo i criteri di cui all'art. 2119 cod. civ., attesa l'evidente analogia del recesso del preponente senza preavviso dal rapporto di agenzia con il licenziamento in tronco intimato dal datore nel rapporto di lavoro subordinato; pertanto, anche per il rapporto d'agenzia la validità del recesso del preponente può ritenersi sussistente solo in presenza di violazione di doveri fondamentali dell'agente (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso la legittimità del recesso del preponente ritenendo non essenziali gli obblighi non adempiuti dall'agente, quali la partecipazione ad una riunione indetta dal preponente e la tempestiva produzione di resoconti e programmi di visita ai clienti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)