Sez. 1, Sentenza n. 4239 del 04/10/1977 (Rv. 387863 - 01)
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - CONSIGLIERE COMUNALE - CAUSE DI INELEGGIBILITA - SERVIZIO COMUNALE DI ESATTORIA E TESORERIA - ISTITUTO BANCARIO GESTORE - DIPENDENTE - INELEGGIBILITA - SVOLGIMENTO DI MANSIONI ESTRANEE - IRRILEVANZA.*
ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - CONSIGLIERE COMUNALE - CAUSE DI INELEGGIBILITA - SERVIZIO COMUNALE DI ESATTORIA E TESORERIA - ISTITUTO BANCARIO GESTORE - DIPENDENTE - INELEGGIBILITA - SVOLGIMENTO DI MANSIONI ESTRANEE - IRRILEVANZA.*
Il dipendente di un istituto bancario, cui il comune abbia affidato la gestione del servizio di esattoria e tesoreria, e ineleggibile alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'art 15 n 3 del DPR 16 maggio 1960 n 570, ancorche non svolga mansioni nell'ambito di detta gestione (nella specie, trattandosi di direttore di Agenzia nel ramo del credito), in considerazione dei poteri di vigilanza e controllo spettanti al comune medesimo per effetto dell'affidamento di quel servizio. (V 1591/73, mass n 364424; (V 3692/71, mass n 355466).*
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)