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Sez. L, Ordinanza n. 453 del 21/07/1989 (Rv. 463479 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - ORDINANZA PRONUNCIATA IN UDIENZA - DECISIONE IMPLICITA SULLA COMPETENZA - ISTANZA DI REGOLAMENTO - PROPOSIZIONE - TERMINI - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1989-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463479-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE - ORDINANZA PRONUNCIATA IN UDIENZA - DECISIONE IMPLICITA SULLA COMPETENZA - ISTANZA DI REGOLAMENTO - PROPOSIZIONE - TERMINI - DECORRENZA.*

L'ordinanza pronunciata in udienza, che abbia deciso, ancorché implicitamente, una questione di Competenza, è impugnabile con istanza di regolamento, la quale deve essere notificata (a pena d'inammissibilità) entro trenta giorni dalla data del provvedimento impugnato, decorrendo dal giorno dell'udienza, quale momento in cui l'ordinanza, deve legalmente presumersi conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparire, senza necessità di successiva comunicazione a cura della cancelleria (art. 176, secondo comma, cod. proc. civ.), il termine perentorio di cui al secondo comma dell'art. 46, secondo comma, dello stesso codice. (V 8172/87, mass n 455804; (V 4609/84, mass n 436530; (V 1136/84, mass n 433274; (V 4243/77, mass n 387863).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)