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Sez. 3, Sentenza n. 12599 del 16/10/2001 (Rv. 549669 - 01)

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO | Dismissione del patrimonio immobiliare - Diritto di prelazione dei locatari - Procedura prevista ex lege n. 662 del 1996 - Possibilità di adire l'U.T.E. per la determinazione del prezzo - Determinazione vincolante per ambedue le parti - Obbligatorietà di concludere il contratto - Sussistenza - Conseguenze - Tutela ex art. 2932 cod. civ..
Stato
decisa il 2001-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549669-01

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO

Il legislatore, allo scopo di contemperare gli opposti interessi costituiti dall'esigenza di alcuni enti pubblici (nella specie, CONSAP) di dismettere il proprio patrimonio immobiliare, con l'intento di garantire il contraente ritenuto meritevole di tutela (ossia il locatario), ha concesso a quest'ultimo il diritto di prelazione in caso di vendita dell'immobile, ad un prezzo ridotto (30 per cento in meno del prezzo di mercato), con la possibilità di entrambe le parti, sia congiuntamente che separatamente, di rivolgersi all'U.T.E. per la determinazione del prezzo, determinazione da ritenersi vincolante per ambedue le parti. Pertanto, quando l'ente comunica al conduttore la sua intenzione di vendere e, a seguito di tale interpello, il conduttore dichiari di esercitare il diritto di prelazione, si determina a carico di entrambe le parti l'insorgere dell'obbligo di pervenire alla conclusione del contratto, con conseguente possibilità di tutela ex art. 2932 cod. civ., non essendo ipotizzabile una retrocessione della procedura.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)