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Sez. 2, Sentenza n. 13560 del 26/05/2008 (Rv. 603456 - 01)

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO | Dismissione del patrimonio immobiliare - Alloggi di proprietà della Consap - Art. 103, comma 109, della legge n. 662 del 1996 - Contratto imposto - Insussistenza - Diritto di prelazione in favore degli inquilini - Manifestazione di specifica volontà dell'ente di porre in vendita gli immobili - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603456-01

ENTI PUBBLICI - PATRIMONIO

La disposizione di cui all'art. 3, comma 109, lett. A), della legge n. 662 del 1996 riconosce agli inquilini di immobili facenti parte del patrimonio della CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. con unico socio) un diritto di prelazione, caratterizzato anche dalla riduzione del 30% del prezzo di mercato, esercitatile solo quando sia validamente ed adeguatamente manifestata la specifica volontà dell'ente di porre in vendita gli immobili, in attuazione del dettato normativo. (Nella specie la Corte ha cassato la decisione del giudice di secondo grado, che aveva qualificato come diritto potestativo la posizione giuridica soggettiva dell'inquilino, in ordine all'acquisto degli immobili, indipendentemente dalla loro effettiva messa in vendita, e aveva conseguentemente ritenuto l'Ente soggetto all'obbligo di contrarre).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)