Sez. 2, Sentenza n. 3551 del 01/12/1980 Cc. (dep. 08/01/1981) Rv. 147260 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - AL DIFENSORE - DIFENSORE CHE ABBIA PROPOSTO PERSONALMENTE IMPUGNAZIONE - NOTIFICA AL PORTIERE - SOTTOSCRIZIONE DI QUEST'ULTIMO SULLO ORIGINALE DELL'ATTO E INVIO DI RACCOMANDATA AL DIFENSORE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - AL DIFENSORE - DIFENSORE CHE ABBIA PROPOSTO PERSONALMENTE IMPUGNAZIONE - NOTIFICA AL PORTIERE - SOTTOSCRIZIONE DI QUEST'ULTIMO SULLO ORIGINALE DELL'ATTO E INVIO DI RACCOMANDATA AL DIFENSORE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Le notificazioni al difensore, quando non sia possibile la consegna personale, vanno effettuate mediante dazione dell'atto al portiere o a chi ne fa le veci, senza necessita di sottoscrizione da parte di dette persone o di invio di lettera raccomandata, anche se il legale abbia proposto personalmente un'impugnazione, perche pure in tal caso egli esercita un diritto proprio e pertanto non puo essere assimilato all'imputato per il quale in caso di notifica a mani del portiere sono previsti la sottoscrizione di quest'ultimo sull'originale dell'atto e l'invio di lettera raccomandata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)