Sez. 5, Sentenza n. 2886 del 14/10/1983 Cc. (dep. 17/11/1983) Rv. 161265 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - MODI - AL DIFENSORE - DIFENSORE CHE ABBIA PROPOSTO PERSONALMENTE IMPUGNAZIONE - NOTIFICA AL PORTIERE - SOTTOSCRIZIONE DELL'ORIGINALE DELL'ATTO E INVIO DI LETTERA RACCOMANDATA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - MODI - AL DIFENSORE - DIFENSORE CHE ABBIA PROPOSTO PERSONALMENTE IMPUGNAZIONE - NOTIFICA AL PORTIERE - SOTTOSCRIZIONE DELL'ORIGINALE DELL'ATTO E INVIO DI LETTERA RACCOMANDATA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Le notificazioni al difensore, quando non sia possibile la consegna personale, vanno effettuate mediante consegna dell'atto al portiere o a chi ne fa le veci, senza necessità di sottoscrizione da parte di tali persone o di invio di lettera raccomandata, e ciò anche se il legale abbia proposto personalmente un'impugnazione, perché, anche in tale ipotesi, egli esercita un diritto proprio e pertanto non può essere assimilato all'imputato, per il quale invece è prevista, in caso di notifica a mani del portiere, sia la sottoscrizione di quest'ultimo sull'originale dell'atto sia l'invio della lettera raccomandata. (Conf mass n 147260).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)