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Sez. 5, Sentenza n. 2886 del 14/10/1983 Cc. (dep. 17/11/1983) Rv. 161265 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - MODI - AL DIFENSORE - DIFENSORE CHE ABBIA PROPOSTO PERSONALMENTE IMPUGNAZIONE - NOTIFICA AL PORTIERE - SOTTOSCRIZIONE DELL'ORIGINALE DELL'ATTO E INVIO DI LETTERA RACCOMANDATA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161265-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - MODI - AL DIFENSORE - DIFENSORE CHE ABBIA PROPOSTO PERSONALMENTE IMPUGNAZIONE - NOTIFICA AL PORTIERE - SOTTOSCRIZIONE DELL'ORIGINALE DELL'ATTO E INVIO DI LETTERA RACCOMANDATA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Le notificazioni al difensore, quando non sia possibile la consegna personale, vanno effettuate mediante consegna dell'atto al portiere o a chi ne fa le veci, senza necessità di sottoscrizione da parte di tali persone o di invio di lettera raccomandata, e ciò anche se il legale abbia proposto personalmente un'impugnazione, perché, anche in tale ipotesi, egli esercita un diritto proprio e pertanto non può essere assimilato all'imputato, per il quale invece è prevista, in caso di notifica a mani del portiere, sia la sottoscrizione di quest'ultimo sull'originale dell'atto sia l'invio della lettera raccomandata. (Conf mass n 147260).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)