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Sez. 1, Sentenza n. 987 del 22/10/2015 Cc. (dep. 13/01/2016) Rv. 265718 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Disposizioni introdotte dall'art. 4 D.L. n. 146 del 2013, conv. in L. n. 10 del 2014 - Applicabilità ai condannati in regime di detenzione domiciliare per effetto della collaborazione con la giustizia - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265718-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 10, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede l'applicabilità del beneficio della liberazione anticipata cd. speciale ai condannati, collaboratori di giustizia, ammessi alla detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 16 nonies, D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, in L. 15 marzo 1991, n. 82), in quanto la condizione del detenuto in regime carcerario, per di più in situazione emergenziale di sovraffollamento, non è equiparabile a quella di chi sia stato ammesso ad espiare la pena in ambiente domestico a contatto quotidiano con congiunti o conviventi, fruendo liberamente degli spazi accessibili nel perimetro del domicilio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies, Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 4, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)