Sez. 1, Sentenza n. 16656 del 16/01/2015 Cc. (dep. 21/04/2015) Rv. 263249 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Disposizioni introdotte dall'art. 4 D.L. n. 146 del 2013, conv. in L. n. 10 del 2014 - Applicabilità ai condannati in regime di detenzione domiciliare per effetto della collaborazione con la giustizia - Esclusione - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di liberazione anticipata, la speciale disciplina introdotta dall'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione (legge 21 febbraio 2014, n. 10), non si applica ai condannati ammessi alla detenzione domiciliare, anche nelle ipotesi in cui tale misura alternativa sia stata disposta, a sensi dell'art. 16 nonies D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (convertito, con modificazioni, in L. 15 marzo 1991, n. 82), in favore di coloro che hanno collaborato con la giustizia. (In motivazione, la S.C. ha evidenziato, tra l'altro, che le disposizioni in questione, che ampliano l'entità della detrazione di pena per semestre, costituiscono misure di carattere straordinario e temporaneo introdotte per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario, e quindi postulano in ogni caso l'effettiva permanenza del condannato, nei periodi di riferimento, presso gli istituti penitenziari).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies, Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 4, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)