Sez. 1, Sentenza n. 35831 del 22/04/2015 Cc. (dep. 02/09/2015) Rv. 264886 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Disposizioni introdotte dall'art. 4 D.L. n. 146 del 2013, conv. in L. n. 10 del 2014 - Applicabilità ai condannati (anche se collaboratori di giustizia) per uno dei reati ostativi di cui all'art. 4 - Bis ord. pen. ammessi alla liberazione condizionale - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di liberazione anticipata "speciale", disciplinata dall'art. 4 D.L. 23 dicembre 2013 n. 146, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge (di conversione) 21 febbraio 2014, n. 10, sono esclusi dal beneficio i soggetti condannati per uno dei reati previsti dall'art. 4-bis ord. pen., anche qualora essi, avendo collaborato con l'Autorità giudiziaria, abbiano avuto accesso a misure alternative alla detenzione o alla liberazione condizionale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 4, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)